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Consiglio direttivo e Presidente

Commissario straordinario: Tiziana Pepe Esposito
(Nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.T00262 del 14 dicembre 2023).

Art. 14 L.R.29/97
Consiglio direttivo e presidente

1. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da altri quattro membri, scelti, previo avviso pubblico, tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente con comprovata esperienza di gestione ed adeguato curriculum, nominati dal Presidente della Regione e così designati:
a) uno, con funzioni di presidente, dal Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 55, comma 3, dello Statuto, sentito l’Assessore competente in materia di ambiente;
b) due dalla comunità individuandoli, con voto limitato ai sensi dell'articolo 16, anche tra non consiglieri;
c) due dal Consiglio regionale, sentite le organizzazioni agricole ed ambientaliste;


1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può designare un componente del consiglio direttivo dell’ente regionale di diritto pubblico “Parco regionale dell’Appia Antica”. In tal caso la comunità designa un solo componente.

2. Spetta al consiglio direttivo:
a) adottare il regolamento ed il piano dell'area naturale protetta;
b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;
c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economico e sociale ed i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
d) esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

3. Il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza legale.

4. Il consiglio direttivo, nella seduta di insediamento, nomina un vice-presidente, su proposta del presidente.

5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste da norme statali, l'incarico di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la posizione di:
a) membro del Consiglio e della Giunta regionali e provinciali;
b) membro della Giunta comunale;
c) presidente o assessore di comunità montana;
d) dipendente dell'amministrazione regionale appartenente alla struttura preposta alla vigilanza dell'ente;
e) membro degli organi consultivi regionali tenuti ad esprimere pareri sui provvedimenti degli organi degli enti dipendenti.

6. Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento. Nelle more della costituzione del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente del consiglio direttivo.

7. Il consiglio direttivo dura in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che lo ha costituito ed è rinnovato entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

8. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

9. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.

9 bis. Fatte salve eventuali diverse disposizioni previste dagli ordinamenti degli enti di appartenenza, i dipendenti pubblici, componenti del consiglio direttivo, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti per il tempo necessario alla partecipazione alle sedute del consiglio stesso.